Il patto di famiglia

Il patto di famiglia
Il nuovo principio fissato dalla Cassazione con la sentenza n. 29506/2020 conferisce nuovo slancio all’utilizzo del patto di famiglia
Si pensi al caso in cui padre intenda trasferire al figlio Tizio, mediante stipula di un patto di famiglia, la partecipazione di controllo nella società di famiglia e la famiglia si componga anche di Madre e di Caia, sorella di Tizio. Supponendo, per semplicità, che Madre intenda rinunciare a qualsiasi compensazione derivante dalla stipula di tale patto di famiglia, Tizio dovrebbe liquidare la sorella Caia secondo quanto previsto dall’art. 768-quater c.c. che prevede che gli altri partecipanti al contratto (diversi da disponente e assegnatario), qualora non vi rinunzino in tutto o in parte, debbano essere liquidati con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote previste dagli artt. 536 e seguenti (successione necessaria) del codice civile. Supponendo che, a seguito di valutazione del valore della partecipazione, emerga che la quota di liquidazione spettante alla sorella Caia sia pari ad Euro 1.000.000, si avrebbero effetti notevolmente diversi seguendo le due linee interpretative proposte dalla Cassazione:
infatti, secondo l’ordinanza n. 32823/2018, dove era stato fissato il principio secondo cui l’attribuzione effettuata dal legittimario assegnatario a favore del legittimario non assegnatario dovesse essere tassata come un’attribuzione tra fratelli, la liquidazione da Tizio a Mevia, di Euro 1.000.000,00, dovrebbe scontare una imposta pari al 6% con una franchigia di 100.000 euro, quindi: 6%*900.000= 54.000 euro
diversamente, stando alla recente sentenza si dovrebbero tenere in considerazione non più aliquota e franchigia previste fra fratelli ma bensì quelle previste fra padre e figlia; nel caso di specie quindi, supponendo l’inesistenza di precedenti donazioni fra padre e figlia, la liquidazione da Tizio a Caia, di Euro 1.000.000, dovrebbe scontare una imposta pari al 4% con una franchigia di Euro 1.000.000, e quindi l’imposta sarebbe zero.
Il patto di famiglia presenta il pregio di poter realizzare mediante atto tra vivi ciò che – con riguardo all’azienda di famiglia e/o alle partecipazioni detenute nella società di famiglia – era già consentito fare con testamento o donazione, salvo per il fatto che nel caso di patto di famiglia è esclusa l’esperibilità dell’azione di riduzione.