Mediazione obbligatoria

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA

La <i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI_VERTICALI/Onl ine/_Oggetti_Embedded/Documenti/2021/04/09/03_APP-MILANO-04-03-2021-712.pdf> Corte di Appello di Milano, Sezione IV civile, con sentenza 4 marzo 2021, n. 712, afferma che lo speciale potere sanzionatorio accordato dal Dlgs n. 28 del 2010 al giudice, a fronte della diserzione dell’incontro programmato avanti all’organismo di mediazione da parte dei contendenti che si siano poi costituiti in giudizio, è un potere officioso il quale deve essere esercitato obbligatoriamente in presenza della condizione legittimante individuata dalla norma, cioè della mancata partecipazione al procedimento senza giustificato motivo.